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Sez. 3, Sentenza n. 2556 del 08/11/1973 Ud. (dep. 26/03/1974) Rv. 126542 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA DI CONDANNA - CONCESSIONE DEI BENEFICI D'UFFICIO - INSUSSISTENZA DI INTERESSE - IPOTESI DI CONTRAVVENZIONE OBLAZIONABILE - ISCRIVIBILITA PER LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFETTO DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1973-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126542-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA DI CONDANNA - CONCESSIONE DEI BENEFICI D'UFFICIO - INSUSSISTENZA DI INTERESSE - IPOTESI DI CONTRAVVENZIONE OBLAZIONABILE - ISCRIVIBILITA PER LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFETTO DI INTERESSE.*

L'imputato non ha l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art 190, comma quarto, cod proc pen - interesse che non puo trovare giustificazione in mere valutazioni pratiche o in semplici considerazioni di carattere subiettivo -, la sentenza che gli conceda d'ufficio i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso che la condanna si riferisca a contravvenzione per la quale e ammessa l'oblazione, che non e iscrivibile nel casellario salvo che sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. (Conf 121645, anno 1972; 111382, anno 1969; contra 124913, anno 1973; (109105, anno 1968; 105413, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)