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Sez. 6, Sentenza n. 5142 del 24/05/1972 Ud. (dep. 20/07/1972) Rv. 121645 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - IRRINUNCIABILITA DEL BENEFICIO - FONDAMENTO - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE PER CARENZA DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121645-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - IRRINUNCIABILITA DEL BENEFICIO - FONDAMENTO - INOPPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE PER CARENZA DI INTERESSE.*

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rimessa, ai sensi dell'art 163 cod pen, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, puo accordarlo anche senza espressa richiesta dell'interessato. Tale beneficio, pertanto, una volta concesso non e rinunciabile e non puo formare oggetto di impugnazione da parte del condannato, neanche quando, trattandosi di contravvenzione oblazionabile, la sospensione della pena importi la iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art 604 comma secondo cod proc pen. infatti, l'interesse a proporre impugnazione non puo trovare fondamento in mere valutazioni di convenienza o in semplici considerazioni soggettive.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)