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Sez. L, Sentenza n. 1754 del 19/02/1998 (Rv. 512787 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Carattere straordinario ed occasionale di opere e servizi ai sensi dell'art. 1 lett. c) legge n. 230 del 1962 - Natura e portata della previsione - Opere da eseguirsi all'estero - Intrinseca straordinarietà - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512787-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

I caratteri di straordinarietà ed occasionalità dell'opera o del servizio che, a norma dell'art. 1 lett. c) legge n. 239 del 1962, legittimano la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, non sono ravvisabili per il solo fatto che dette opere e/o servizi debbano essere eseguiti all'estero, posto che, anche per le imprese impegnate all'estero, come per quelle agenti sul territorio nazionale, i caratteri della straordinarietà ed occasionalità vanno ravvisati nella episodicità e non "ordinarietà" delle opere e o dei servizi per la cui esecuzione si ricorre alle assunzioni a termine, pur potendo dette opere o servizi consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, purché ne determinino un incremento tale da non poter essere affrontato con l'ordinaria struttura organizzativa, in quanto non prevedibile né programmabile.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)