Sez. L, Sentenza n. 11671 del 09/11/1995 (Rv. 494590 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo con carattere straordinario ed occasionale - Ammissibilità dell' apposizione di un termine di durata - Condizioni - Apposizione del termine al fine di sopperire a fluttuazioni di mercato ed incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 1, comma secondo, lett. c) della legge 18 aprile 1962, n.230 (il quale consente l'apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale") si riferisce a quelle opere e servizi che, pur potendo consistere in un' attività' qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa ne determinano un incremento particolarmente rilevante di tale attività si da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, mentre non può essere invocato al fine di giustificare assunzioni a tempo determinato per sopperire a fluttuazioni del mercato ed incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)