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Sez. 3, Sentenza n. 47430 del 14/10/2004 Ud. (dep. 07/12/2004) Rv. 230480 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - CARNI | Detenzione di animali bovini trattati con anabolizzanti - Reato di cui all'art. 5 lett. a) della legge n. 283 del 1962 - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230480-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - CARNI

La detenzione di animali bovini destinati alla vendita o al consumo umano trattati con sostanze ad effetto anabolizzante configura il reato di cui all'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (distribuzione per il consumo di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale), atteso che la condotta in questione non è stata depenalizzata per effetto in un primo tempo della entrata in vigore dell'art. 3, comma primo lett. b), del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 336, che aveva introdotto l'illecito penale della detenzione in azienda di animali trattati con le dette sostanze, e successivamente della sua riconduzione ad illecito amministrativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, atteso che tra la previgente disposizione di cui al citato art. 5 della legge n. 283 del 1962 e quella introdotta dal decreto n. 336 del 1999 sussisteva un rapporto di specialità, che dopo la depenalizzazione (dal 20 gennaio 2000) della norma speciale determina la applicabilità di quella generale contenuta dalla legge n. 283 del 1962 sugli alimenti.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 336 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)