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Sez. 1, Sentenza n. 11854 del 04/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203034 - 01

Competenza - Riunione dei processi - In genere | Riunione chiesta in sede dibattimentale - Rigetto della richiesta per ritenuta non configurabilità della prospettata continuazione - Ricorribilità, sul punto, della successiva sentenza di merito - Esclusione - Ratio.
Stato
decisa il 1995-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203034-01

Competenza - Riunione dei processi - In genere

Qualora il giudice del dibattimento abbia, con ordinanza, respinto la richiesta di disporre la riunione fra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la successiva sentenza di merito non può essere validamente impugnata con ricorso per cassazione, sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di gravame, dall'altro l'invocata continuazione può comunque essere chiesta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ostandovi - per il suo carattere meramente incidentale - la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, il quale, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare, "ex professo", della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)