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Sez. 1, Sentenza n. 7643 del 28/11/2014 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 262310 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE | Concorso morale - Forme di manifestazione e prova - Obblighi del giudice di merito - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262310-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza per non aver il giudice di merito indicato gli elementi fattuali dai quali far discendere la prova che l'imputato fosse il mandante di un omicidio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)