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Sez. L, Sentenza n. 2861 del 26/02/2002 (Rv. 552612 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI | Attività estranee al rapporto di amministrazione - Diritto ad una speciale remunerazione - Configurabilità' - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552612-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI

L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto ad una speciale remunerazione. (Nella specie, si trattava dell'amministratore di una società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, cui era stata demandata l'attività di assistenza ai lavori relativi alla costruzione di case economico - popolari da assegnare in proprietà ai soci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)