Sez. 1, Sentenza n. 8544 del 05/05/2004 (Rv. 572645 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI | Responsabilità - Presupposti - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI
In tema di società cooperative, costituisce inosservanza dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale - e genera, pertanto, responsabilità patrimoniale degli amministratori ex art.2394 cod. civ. - l'assegnazione in proprietà individuale degli alloggi realizzati, ai soci della cooperativa, quand'anche deliberata dall'assemblea, ove manchino o siano insufficienti altre risorse necessarie a fronteggiare le passività sociali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)