Sez. 3, Sentenza n. 15149 del 23/11/2000 (Rv. 542108 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2952 n. 4 cod. civ. - Presupposti - Richiesta stragiudiziale da parte del danneggiato - Sufficienza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
Qualora il corso della prescrizione sia stato sospeso dalla richiesta stragiudiziale all'assicuratore ai sensi dell'art. 2952 n. 4 cod. civ., anche se effettuata dallo stesso danneggiato, non รจ necessaria una nuova comunicazione relativa alla proposizione della domanda giudiziale, restando la prescrizione sospesa fino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del danneggiato non sia prescritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)