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Sez. 3, Sentenza n. 15149 del 23/11/2000 (Rv. 542108 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2952 n. 4 cod. civ. - Presupposti - Richiesta stragiudiziale da parte del danneggiato - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542108-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

Qualora il corso della prescrizione sia stato sospeso dalla richiesta stragiudiziale all'assicuratore ai sensi dell'art. 2952 n. 4 cod. civ., anche se effettuata dallo stesso danneggiato, non รจ necessaria una nuova comunicazione relativa alla proposizione della domanda giudiziale, restando la prescrizione sospesa fino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del danneggiato non sia prescritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)