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Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 20/07/1962 (Rv. 253100 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - DECORRENZA DEL TERMINE - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DEL DANNO E DOMANDA GIUDIZIALE - COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE DELLA RICHIESTA E DELLA DOMANDA - SOSPENSIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE PROVENIENTE DA UN TERZO - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1962-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253100-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - DECORRENZA DEL TERMINE - RICHIESTA STRAGIUDIZIALE DEL DANNO E DOMANDA GIUDIZIALE - COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE DELLA RICHIESTA E DELLA DOMANDA - SOSPENSIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE PROVENIENTE DA UN TERZO - EFFICACIA.*

La decorrenza del termine di prescrizione, nell'Assicurazione della responsabilita civile, ha luogo anche prima della proposizione della domanda giudiziale contro l'assicurato da parte del terzo danneggiato, qualora da parte di quest'ultimo vi sia stata una richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, e, precisamente, in tal caso, il termine decorre dalla data di tale richiesta (art 2952 terzo comma cod civ). nella detta ipotesi, il decorso del termine e sospeso dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta, mentre, nel caso di domanda giudiziale, lo e dalla comunicazione della domanda medesima. E, nell'una come nell'altra ipotesi, la comunicazione non deve provenire necessariamente dall'assicurato, ma puo provenire anche da un terzo. Quando, poi, vi sia prima la richiesta stragiudiziale e successivamente la domanda giudiziale, come di consueto avviene, non e necessaria una nuova comunicazione relativa alla proposizione della domanda, poiche il termine prescrizionale e gia stato sospeso dalla comunicazione della richiesta. (V 176/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)