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Sez. 2, Sentenza n. 8789 del 14/06/1985 Ud. (dep. 10/10/1985) Rv. 170629 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA PARTE LESA - CRITERIO SUSSIDIARIO - FUNZIONE RESTRITTIVA.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170629-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA PARTE LESA - CRITERIO SUSSIDIARIO - FUNZIONE RESTRITTIVA.*

Ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità la considerazione delle condizioni economiche della parte lesa è un criterio sussidiario di valutazione avente la funzione non già di ampliare, ma di restringere la sfera di applicazione della detta attenuante, nel senso di escluderla qualora il danno, pur se oggettivamente di particolare tenuità, tale non possa considerarsi in relazione a condizioni economiche precarie del soggetto passivo. (Conf mass n 149654).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)