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Sez. 2, Sentenza n. 6652 del 26/01/1981 Ud. (dep. 04/07/1981) Rv. 149654 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELLA PARTE OFFESA - CRITERIO SUSSIDIARIO - FUNZIONE RESTRITTIVA DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149654-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELLA PARTE OFFESA - CRITERIO SUSSIDIARIO - FUNZIONE RESTRITTIVA DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE.*

La considerazione delle condizioni patrimoniali della parte offesa è un criterio soggettivo, sussidiario, di valutazione del danno, che ha la funzione non già di ampliare la sfera di applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ma di restringerla, nel senso di escludere la sussistenza dell'attenuante qualora il danno patrimoniale da reato, pur essendo di particolare tenuità dal punto di vista oggettivo, tale non possa essere considerato in relazione alle condizioni di miseria del soggetto passivo. (V. Mass. N. 145797).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)