Sez. 1, Sentenza n. 1118 del 04/02/1998 (Rv. 512197 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE | Credito per prestazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di parasubordinazione - Rivalutazione monetaria dello stesso - AssoggettabilitĂ della rivalutazione ad IRPEF - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE
In tema di IRPEF, la rivalutazione monetaria del credito per prestazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di parasubordinazione deve essere assoggettata allo stesso regime fiscale del credito cui accede, atteso che, essendone componente essenziale, partecipa della natura retributiva dello stesso. Ne deriva che deve essere tassata come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, secondo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale include tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attivitĂ diverse da quelle considerate nei titoli secondo (relativo ai redditi fondiari) e quinto (relativo ai redditi di impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)