Sez. U, Sentenza n. 5441 del 15/05/1991 (Rv. 472168 - 01)
Tributi erariali diretti - Tributi posteriori alla riforma del 1972 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere | Maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 terzo comma cod. civ. - Tassabilità - Ritenuta d'acconto - Obbligo relativo - Sussistenza.
Tributi erariali diretti - Tributi posteriori alla riforma del 1972 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere
La rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., quale componente essenziale del complesso credito di lavoro tardivamente soddisfatto, partecipa della natura retributiva del credito originario e trova fonte esclusiva e diretta nella prestazione dell'attività lavorativa. Ne consegue che il relativo importo deve essere assoggettato a tutte le norme giuridiche proprie del credito di lavoro, comprese quelle di cui agli artt. 46, primo comma, e 48, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in forza delle quali il reddito di lavoro dipendente, costituito da "tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato", è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche e quindi alla ritenuta a titolo di acconto che il datore di lavoro è obbligato ad operare, all'atto del pagamento, a norma dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)