Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 24/11/1997 Cc. (dep. 20/01/1998) Rv. 209349 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolosità sociale - Prognosi - Criteri per la formulazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
La prognosi di pericolosità sociale di cui all'art. 274, lett. c)- cod. proc. pen. va effettuata sulla base delle modalità e delle circostanze dei fatti e della personalità e capacità a delinquere dell'indagato, desunte non solo dagli eventuali precedenti penali dello stesso, ma dalla di lui condotta e da altri dati pure sintomatici, di natura oggettiva, desumibili dall'ambiente in cui i fatti stessi sono maturati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)