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Sez. 6, Sentenza n. 2402 del 23/06/1999 Cc. (dep. 21/07/1999) Rv. 214924 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolosità sociale - Elementi da cui va desunta - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214924-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

La c.d. pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. Ed invero, l'espressione utilizzata dal legislatore all'articolo 274 lett. c), cod. proc. pen. "modalità e circostanze del fatto" va riferita al fatto-reato, mentre l'espressione "comportamenti e atti concreti" deve intendersi riferita ad una condotta diversa dal fatto- reato, e quindi alla condotta precedente e a quella successiva. Ne consegue che, l'esigenza cautelare in parola ricorre e deve essere tutelata ogni qualvolta si profili il pericolo, di qualsiasi intensità esso sia purché concreto, di reiterazione della condotta criminosa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)