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Sez. L, Sentenza n. 9908 del 20/06/2003 (Rv. 564451 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI | Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Nullità del procedimento - Esclusione - Motivo di appello denunziante detta inosservanza - Mancata considerazione di tale motivo da parte del giudice del gravame - Incensurabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564451-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI

Nel rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado - salva la valutazione della sua indispensabilità da parte del giudice d'appello - non è previsto a pena di nullità in quanto non è preordinato a provocare la confessione della parte, ma a chiarire i termini della controversia e a rendere possibile il tentativo di conciliazione. Ne consegue che la sua omissione non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando perciò ininfluente, e come tale non denunciabile in sede di legittimità, la mancata considerazione dell'omissione stessa da parte del giudice del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)