Sez. L, Sentenza n. 5710 del 09/06/1998 (Rv. 516265 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI | Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Nullità del procedimento - Esclusione - Motivo d'appello denunziante detta inosservanza - Mancata considerazione di tale motivo da parte del giudice del gravame - Censura di tale motivo da parte del gravame - Censura di tale mancata considerazione in sede di legittimità - Incensurabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI
Nel rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado - salva la valutazione della sua indispensabilità da parte del giudice d'appello - non è previsto a pena di nullità in quanto non è preordinato a provocare la confessione della parte ma a chiarire i termini della controversia ed a rendere possibile il tentativo di conciliazione. Ne consegue che la sua omissione nel giudizio di primo grado non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando perciò ininfluente - e come tale non denunciabile in sede di legittimità la mancata considerazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)