Sez. 1, Sentenza n. 4252 del 19/10/1993 Cc. (dep. 23/11/1993) Rv. 195712 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | Sequestro sostanzialmente preventivo, ma formalmente qualificato probatorio, adottato dal P.M. - Legittimità - Esclusione.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità
Soltanto il giudice è l'organo competente a valutare se vi siano i presupposti per un sequestro che abbia finalità preventive, che può essere attuato da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria in via d'urgenza purché si osservi la disciplina dettata dall'art. 321 commi terzo bis e terzo ter cod. proc. pen.. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di sequestro adottato dal P.M. a fini sostanzialmente preventivi, ancorché dichiaratamente probatori (in realtà insussistenti, tenuto conto della possibilità di realizzare l'asserita finalità probatoria mediante l'acquisizione o il sequestro di documenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)