Sez. 4, Sentenza n. 43327 del 29/09/2016 Cc. (dep. 13/10/2016) Rv. 267981 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Sequestro con finalità preventive qualificato come probatorio - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
È illegittimo il provvedimento di sequestro avente finalità preventive che il P.M. qualifichi, impropriamente, come probatorio, atteso che, in tal modo, il G.I.P. viene illegittimamente espropriato dei poteri per l'adozione del provvedimento a lui riservati dall'art. 321 cod.proc.pen. (Fattispecie relativa al sequestro, operato, in via d'urgenza, dalla polizia giudiziaria, ai sensi del predetto art. 321 cod.proc. pen., di una struttura alberghiera realizzata in violazione della disciplina urbanistica e delle norme del codice della navigazione, succesivamente convalidato dal P.M., ai sensi degli artt. 352 e 355 cod.proc.pen., con formula di stile, utilizzando un modulo prestampato contenente generici richiami ad esigenze probatorie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)