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Sez. 4, Sentenza n. 36760 del 04/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 230270 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - REGIONI, PROVINCE, COMUNI - REGIONI A STATUTO ORDINARIO | Comuni e province - Responsabilità penali - Organi e dirigenti - Ripartizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230270-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - REGIONI, PROVINCE, COMUNI - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Integra il reato di lesioni colpose la condotta omissiva del responsabile dell'ufficio tecnico comunale nella attività di manutenzione di una strada sulla quale, per tale causa, si è verificato un incidente. (Nella fattispecie la Corte nell' escludere che l'addebito potesse essere ascritto al Consiglio comunale, ha affermato tale principio facendo riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)