Sez. U, Sentenza n. 1198 del 23/11/2000 (Rv. 542058 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Mutamento di giurisprudenza - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di "jus postulandi" innanzi al Consiglio Naz. Forense.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Il mutamento di giurisprudenza può aver rilievo quando di un comportamento illegittimo debba valutarsi l'elemento soggettivo, ossia la colpa, ma non rileva quando il medesimo comportamento debba essere oggettivamente raffrontato al precetto legale, onde riscontrarsene la difformità (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato il difetto di "jus postulandi" davanti al Consiglio Nazionale Forense della persona priva della qualità di avvocato, benché il ricorso fosse stato depositato prima della sentenza n. 160 del 1998, con cui le S.U. affermarono dover essere il medesimo firmato da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti avanti le magistrature superiori ed eccezionalmente, ma solo per sè medesimo, da un avvocato iscritto all'albo ordinario).
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 21/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)