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Sez. 1, Sentenza n. 7127 del 29/03/2006 (Rv. 587498 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza di cassazione - Revocabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587498-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 291 bis cod. proc. civ. consiste - al pari dell'analoga ipotesi prevista per le sentenze di merito dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. - in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, in una svista materiale su un punto che non sia stato oggetto di controversia e che abbia indotto a supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto altrettanto decisivo che dagli atti e documenti risulti invece positivamente accertato, senza alcun margine di discrezionalità ma concretamente rilevabile con assoluta immediatezza (nella specie la Suprema corte ha escluso dall'ambito dell'errore revocatorio, tra l'altro, la prospettata erronea supposizione dell'applicabilità dello "ius superveniens", e l'applicabilità alla fattispecie di una normativa piuttosto che di un'altra).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)