diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9505 del 28/06/2002 (Rv. 555469 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità rispetto alla sentenza di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555469-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto, previsto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ. e idoneo a costituire, ai sensi dell'art. 391 - bis dello stesso codice, motivo di revocazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio allorché si denuncino vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico - giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)