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Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 10/04/1979 (Rv. 398445 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - LOCAZIONE DI UN LOCALE UBICATO IN UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - LIMITAZIONE O IMPEDIMENTO DI UNA DELLE UTILIZZAZIONI ACCESSORIE DEL MURO PERIMETRALE COMUNE AD OPERA DI UNO DEI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - MEZZI DI TUTELA ACCORDATI A QUEST'ULTIMO.*
Stato
decisa il 1979-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398445-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - LOCAZIONE DI UN LOCALE UBICATO IN UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - LIMITAZIONE O IMPEDIMENTO DI UNA DELLE UTILIZZAZIONI ACCESSORIE DEL MURO PERIMETRALE COMUNE AD OPERA DI UNO DEI CONDOMINI NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - MEZZI DI TUTELA ACCORDATI A QUEST'ULTIMO.*

Il conduttore di un locale posto in un edificio condominiale, cui sia limitata o impedita, da parte di uno dei condomini, una delle utilizzazioni accessorie del muro perimetrale comune, e legittimato ad agire direttamente contro l'autore della molestia di fatto o di diritto, a tutela del diritto di godimento acquisito con il contratto di locazione sulla cosa comune, tuttavia, quale mero detentore della unita immobiliare locatagli, puo proporre la sola Azione possessoria di spoglio e non anche le azioni petitorie, le quali presuppongono una controversia tra condomini sull'uso delle parti comuni del fabbricato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)