Sez. L, Ordinanza n. 31654 del 09/12/2024 (Rv. 673212-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiegato - Componente R.S.U. - Trasferimento d'ufficio - Previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza ex art. 22 della l. n. 300 del 1970 - Necessità - Fondamento - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Il trasferimento d'ufficio del pubblico impiegato componente di r.s.u. può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, come previsto dall'art. 22 della l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori), in quanto l'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di libertà e attività sindacale nelle pubbliche amministrazioni, rinvia alle forme di tutela contenute in detta legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, rigettando il gravame dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aveva affermato che l'assunta incompatibilità ambientale del lavoratore, imputato in un processo penale, non esonerava il datore dall'obbligo di richiedere il preventivo nullo osta al trasferimento).
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 42 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)