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Sez. 1, Sentenza n. 2576 del 11/02/2004 (Rv. 570032 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Decorrenza del termine per la proposizione - Dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere - Invio di copia del provvedimento da parte del curatore - Equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570032-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

Ai fini del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato, la conoscenza del provvedimento reclamato conseguita dalla parte a seguito di invio di copia di detto provvedimento da parte del curatore non può considerarsi equipollente alla comunicazione eseguita dal cancelliere, atteso che l'attribuzione al curatore fallimentare di un potere di comunicazione in ordine a specifici atti non implica l'esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di comunicazione e che siffatto potere è invece previsto per il cancelliere (dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)