Sez. 1, Sentenza n. 2991 del 10/02/2006 (Rv. 588401 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Decreto del tribunale che provvede sul compenso - Ricorso straordinario per cassazione - Termine - Decorrenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, e dunque anche avverso il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria dei suddetti provvedimenti, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio di essi agli interessati, la quale deve essere eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere (e dunque non dal curatore) e, proprio in quanto è funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, "aliunde" acquisita, del provvedimento stesso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)