Sez. 1, Sentenza n. 225 del 14/01/1982 (Rv. 417911 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - IN GENERE - BENEFICI FISCALI EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 21 DEL 1970 A FAVORE DEI TERREMOTATI DEL BELICE - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - INCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - IN GENERE - BENEFICI FISCALI EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 21 DEL 1970 A FAVORE DEI TERREMOTATI DEL BELICE - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - INCLUSIONE.*
I benefici fiscali concessi dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970 n. 21, a favore degli abitanti della valle del Belice, si estendono a tutti i Tributi, diretti ed indiretti, comprese le imposte di fabbricazione, ancorché i presupposti delle relative obbligazioni tributarie si siano verificati in tempi anteriori al 1970. (V 2441/80, mass n 406152; (Conf 1478/81, mass n 412153; (Conf 3954/79, mass n 400426).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1970 num. 21 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)