Sez. 1, Sentenza n. 1749 del 02/03/1999 (Rv. 523761 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di espropriazione - Percezione in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 413/91 - Tassabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di espropriazione sono soggette a tassazione soltanto nel vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 413 (art. 11), e cioè dal 31 dicembre 1988.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)