Sez. 5, Sentenza n. 10056 del 01/08/2000 (Rv. 539005 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Percezione in epoca posteriore alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 11, comma nono, della medesima legge, sulla base di un titolo anteriore - Prelievo fiscale - Ritenuta - Applicabilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte dirette sui redditi, sono soggette al prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991 n.413 le somme percepite dal proprietario espropriato (nella specie indennità per l'espropriazione di terreni edificabili, decretata con provvedimento del 1981) dopo l'entrata in vigore della legge in questione, non assumendo alcun rilievo il fatto che il trasferimento sia avvenuto in precedenza ed essendo sufficiente che l'espressione di capacità contributiva, cioè la percezione della somma, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Dunque ogni pagamento di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi deve essere assoggettato alla ritenuta del 20%, se non sottoposto in precedenza ad INVIM e se conseguito dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al comma nono dell'art. 11 della citata legge n. 413 del 1993(31 dicembre 1991) e nel pieno vigore della legge stessa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)