diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 2245 del 17/12/1973 Cc. (dep. 26/03/1974) Rv. 126575 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - SITUAZIONE OGGETTIVA DI LATITANZA - RICHIESTA DI ESTRADIZIONE - ARRESTO ALL'ESTERO - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA LATITANZA - FATTISPECIE RELATIVA A NULLITA DI NOTIFICA.*
Stato
decisa il 1973-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126575-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - SITUAZIONE OGGETTIVA DI LATITANZA - RICHIESTA DI ESTRADIZIONE - ARRESTO ALL'ESTERO - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLA LATITANZA - FATTISPECIE RELATIVA A NULLITA DI NOTIFICA.*

La situazione oggettiva di latitanza cessa nel momento in cui la liberta personale del ricercato viene meno a cagione del processo per cui era stata disposta la cattura. Sotto questo profilo e irrilevante il fatto che l'arrestato all'estero in esecuzione di richiesta di estradizione non sia stato ancora consegnato alle autorita richiedenti, una volta cessata la volontaria sottrazione all'arresto cui la legge collega la qualita di latitante. Infatti, nessuna conseguenza giuridica puo farsi derivare a carico dell' arrestato dal ritardo delle autorita estradanti nell'eseguire la consegna. (fattispecie relative a nullita di notifiche eseguite ai sensi dell' art 173 cod proc pen dopo l'avvenuto arresto all'estero).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)