diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 12/12/1977 Ud. (dep. 27/02/1978) Rv. 138108 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - EVASO - CESSAZIONE DELLO STATO DI EVASO - ARRESTO ALL'ESTERO IN CONSEGUENZA DELLA PROCEDURA DI ESTRADIZIONE - CESSAZIONE DELLO STATO - ARRESTO ALL'ESTERO PER REATI IVI COMMESSI - CESSAZIONE DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138108-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - EVASO - CESSAZIONE DELLO STATO DI EVASO - ARRESTO ALL'ESTERO IN CONSEGUENZA DELLA PROCEDURA DI ESTRADIZIONE - CESSAZIONE DELLO STATO - ARRESTO ALL'ESTERO PER REATI IVI COMMESSI - CESSAZIONE DELLO STATO - ESCLUSIONE.*

Oltre le ipotesi previste dall'art 268 del codice di procedura penale, lo stato di evaso cessa soltanto con la cattura o con la Costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto all'estero in conseguenza di procedura di estradizione. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, la liberta personale dell'evaso vien meno a cagione del processo per il quale il predetto era detenuto. Lo stato di evaso, per contro, non cessa a seguito della detenzione all'estero per reati ivi commessi, poiche, in tal caso, l'imputato non e a disposizione dell'autorita giudiziaria italiana, la quale non ha alcun potere nei suoi confronti. (V mass n 134755; (V mass n 126575).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)