Sez. 5, Sentenza n. 19467 del 15/10/2015 Cc. (dep. 10/05/2016) Rv. 267136 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Sentenza di non luogo a procedere - Ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il Tribunale per i Minorenni - Inammissibilità - Legittimazione ad impugnare del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni avverso la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto pronunciata nei confronti di imputato minorenne, posto che il diritto ad impugnare spetta solamente al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, oltre che all'imputato.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)