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Sez. 4, Sentenza n. 32738 del 06/06/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) Rv. 234808 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Impugnazione della parte lesa - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234808-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO

La persona offesa dal reato non è legittimata ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto atteso che tale forma di proscioglimento - ispirata alla necessità di non pregiudicare le esigenze rieducative del minorenne - implica comunque l'accertamento della responsabilità, con la conseguenza che la persona offesa può far valere detto riconoscimento in sede civile.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)