Sez. 4, Sentenza n. 32738 del 06/06/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) Rv. 234808 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Impugnazione della parte lesa - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO
La persona offesa dal reato non è legittimata ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto atteso che tale forma di proscioglimento - ispirata alla necessità di non pregiudicare le esigenze rieducative del minorenne - implica comunque l'accertamento della responsabilità, con la conseguenza che la persona offesa può far valere detto riconoscimento in sede civile.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)