Sez. L, Sentenza n. 827 del 06/02/1990 (Rv. 465176 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E ARCHITETTI - ESONERO DALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE EX ART. 21, QUINTO COMMA, LEGGE N. 3 DEL 1981 - PROFESSIONISTI DESTINATARI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E ARCHITETTI - ESONERO DALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE EX ART. 21, QUINTO COMMA, LEGGE N. 3 DEL 1981 - PROFESSIONISTI DESTINATARI.*
L'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6, disponendo che sono esclusi dall'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti i professionisti "iscritti" a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, esonera dall'Obbligo dell'iscrizione alla cassa solo i professionisti tenuti ad una Forma di previdenza obbligatoria in relazione allo svolgimento attuale di attività lavorativa dipendente e non anche quelli che fruiscano di trattamento pensionistico in conseguenza di un precedente rapporto di lavoro subordinato, per il quale sia stato soddisfatto il relativo Obbligo contributivo, atteso che il conseguimento della prestazione pensionistica fa cessare l'iscrizione del professionista beneficiario alla relativa Forma di contribuzione. (V 2858/88, mass n 458454; (V 818/88, mass n 457217; (V 6638/86, mass n 448793).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)