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Sez. L, Sentenza n. 2858 del 11/04/1988 (Rv. 458454 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA - DISCIPLINA EX LEGGE N. 6 DEL 1981 - TRATTAMENTO PENSIONISTICO GODUTO PER UN PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO OD AUTONOMO ED IN VIRTÙ DELL'ISCRIZIONE ALLA CORRISPONDENTE FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - SVOLGIMENTO CONTINUATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA EX LEGGE N. 179 DEL 1958 - PERSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ EVENTUALE DI CONSEGUIRE I RELATIVI VANTAGGI PREVIDENZIALI - IRRILEVANZA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 1046 DEL 1971 E DELL'ART. 21, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 6 DEL 1981 CIT., IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458454-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA - DISCIPLINA EX LEGGE N. 6 DEL 1981 - TRATTAMENTO PENSIONISTICO GODUTO PER UN PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO OD AUTONOMO ED IN VIRTÙ DELL'ISCRIZIONE ALLA CORRISPONDENTE FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - SVOLGIMENTO CONTINUATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA EX LEGGE N. 179 DEL 1958 - PERSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ EVENTUALE DI CONSEGUIRE I RELATIVI VANTAGGI PREVIDENZIALI - IRRILEVANZA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 1046 DEL 1971 E DELL'ART. 21, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 6 DEL 1981 CIT., IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Nella disciplina della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente Forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'Obbligo dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con legge 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto Obbligo deriva dal solo Esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della Costituzione senza che vi contrasti il diritto al rimborso dei contributi previsto dall'art. 20 della legge n. 6 del 1981. (nella specie, la suprema Corte con riguardo alla controversia fra detta cassa ed ingegneri pensionati, ha ritenuto priva di Rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 11 novembre 1971 n. 1046 e dell'art. 21, quinto comma, della citata legge n. 6 del 1981, prospettata, in riferimento all'art. 3 cost., sull'assunto della diversità di trattamento derivantene rispetto ad altre categorie di professionisti e, nell'ambito della stessa categoria degli ingegneri ed architetti, tra professionisti pensionati e non). (Conf 6921/87, mass n 455110, sulla prima parte; (Conf 6638/86, mass n. 448793).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)