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Sez. L, Sentenza n. 3625 del 28/10/1975 (Rv. 377824 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - DANNO PER MANCATA RETRIBUZIONE - RISARCIMENTO - CRITERIO ORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377824-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MANCANZA - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - OBBLIGAZIONI DEL DATORE DI LAVORO - DANNO PER MANCATA RETRIBUZIONE - RISARCIMENTO - CRITERIO ORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE.*

Le obbligazioni poste a carico del datore di lavoro per il caso di licenziamento illegittimo si esauriscono in quelle previste dallo art 8 della legge n 604 del 1966, con esclusione del risarcimento del danno per mancata retribuzione secondo i criteri di liquidazione ordinaria. (Conf 3236/74, mass n 371751).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)