diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3236 del 28/10/1974 (Rv. 371751 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - DANNO RISARCIBILE - DANNO PER MANCATA RETRIBUZIONE - RISARCIBILITA SECONDO I CRITERI DI LIQUIDAZIONE ORDINARI.*
Stato
decisa il 1974-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371751-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - DANNO RISARCIBILE - DANNO PER MANCATA RETRIBUZIONE - RISARCIBILITA SECONDO I CRITERI DI LIQUIDAZIONE ORDINARI.*

L'accertamento dell'illegittimita del licenziamento, nella legge 15 luglio 1966, n 604, non costituisce un annullamento del licenziamento stesso che e un atto potestativo del datore di lavoro ed e efficace in quanto risolve il rapporto, pur dando luogo alla responsabilita che si concreta nell'obbligazione alternativa della riassunzione o del risarcimento in misura predeterminata. Il danno da risarcire non e conseguenza della mancata riassunzione, bensi quello derivante dal licenziamento illegittimo; esso e sempre dovuto quando il rapporto non si ripristini e per il solo fatto del mancato ripristino indipendentemente dal soggetto e dalla ragione che ne lo ha impedito. Conseguentemente, la previsione dell'art 8 dell'indicata legge esaurisce il regime risarcitorio conseguente all'accertata illegittimita del licenziamento, con esclusione del risarcimento del danno per mancata retribuzione secondo i criteri di liquidazione ordinari.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)