Sez. 3 - , Sentenza n. 249 del 10/01/2017 (Rv. 642353 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITÀ | Sinistro “a causa” di trasporto pubblico – Onere della prova a carico del danneggiato – Portata – Presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c. – Prova liberatoria del vettore – Configurabilità – Portata – Condotta colposa del danneggiato – Rilevanza ex art. 1227 c.c. – Sussistenza.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITÀ
Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma 1, c.c., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1681 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)