Sez. 3, Sentenza n. 11194 del 17/07/2003 (Rv. 565197 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITÀ | Sinistro "a causa" di trasporto pubblico - Nozione - Onere della prova a carico del danneggiato - Portata - Presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1681 cod. civ. - Prova liberatoria del vettore - Configurabilità - Portata.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITÀ
Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni "a causa" del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 cod. civ., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)