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Sez. U, Sentenza n. 983 del 30/03/1968 (Rv. 332377 - 01)

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - CARATTERE PUBBLICO DI UN ENTE - CRITERI DETERMINATIVI.*
Stato
decisa il 1968-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332377-01

ENTI PUBBLICI - IN GENERE - CARATTERE PUBBLICO DI UN ENTE - CRITERI DETERMINATIVI.*

Il criterio per determinare il carattere pubblico di un ente e dato dal rapporto in cui questo, in conseguenza dell'attivita espletata, viene a trovarsi di fronte allo stato. Invero, l'attivita dell'ente pubblico deve costituire un'integrazione dei fini propri dello stato, sicche questo possa considerare l'ente medesimo come organismo ausiliario per il raggiungimento dei fini di interesse generale, i quali, sotto l'aspetto negativo, sono caratterizzati dall'assenza del fine di lucro, nel senso di privata utilita, e sotto l'aspetto positivo, sono considerati in relazione all'esistenza di quei segni esteriori che sogliono accompagnare il carattere pubblico dell'ente cui si riferiscono e, particolarmente, la Costituzione per iniziativa statale, l'esistenza di controlli piu o meno penetranti dell'autorita governativa, il conferimento della potesta di imperio da parte dello stato.*

Riferimenti normativi: Legge 27/08/1960 num. 1042 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)