Sez. 3, Sentenza n. 2618 del 13/03/1987 (Rv. 451737 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - MORTE DEL CONDUTTORE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - EREDI DEL CONDUTTORE - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL DEFUNTO - NATURA - ONERE DELLA PROVA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - MORTE DEL CONDUTTORE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - EREDI DEL CONDUTTORE - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL DEFUNTO - NATURA - ONERE DELLA PROVA.*
L'art. 1, quarto comma, della legge 23 maggio 1950 n. 253, non intende sancire un Obbligo, a carico degli eredi, di continuare l'attività personale esercitata dal defunto nell'immobile locato, ne considera l'esclusione dalla proroga legale come una sanzione a carico degli eredi che tale attività non continuano, ma pone il fatto di tale continuazione come un elemento costitutivo del diritto degli eredi alla proroga della locazione. Non incombe al locatore l'Onere di provare la cessazione di tale attività e la sua imputabilità agli eredi, ma al contrario spetta a questi ultimi, se pretendono di fruire della proroga legale, l'Onere di provare di avere continuato l'attività del defunto. (Conf 169/69, mass n 338089).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)