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Sez. 3, Sentenza n. 169 del 22/01/1969 (Rv. 338089 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - MORTE DEL CONDUTTORE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - EREDI DEL CONDUTTORE - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA DEL DEFUNTO - NATURA - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1969-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338089-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - MORTE DEL CONDUTTORE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - EREDI DEL CONDUTTORE - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA DEL DEFUNTO - NATURA - ONERE DELLA PROVA.*

L'art 1, quarto comma, della legge 23 maggio 1950 n 253, non intende sancire un Obbligo, a carico degli eredi, di continuare l'attivita personale esercitata dal defunto nell'immobile locato, ne considera l'esclusione dalla proroga legale come una sanzione a carico degli eredi che tale attivita non continuano, ma pone il fatto di tale continuazione come un elemento costitutivo del diritto degli eredi alla proroga della locazione. Non incombe al locatore l'Onere di provare la cessazione di tale attivita e la sua imputabilita agli eredi, ma al contrario spetta a questi ultimi, se pretendono di fruire della proroga legale, l'Onere di provare di avere continuato l'attivita del defunto.*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)