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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 54 del 07/01/2016 (Rv. 638546 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - UNIONE DI PIGNORAMENTI | Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Decorrenza - Dal sequestro - Esclusione - Conseguenze - Ipoteche iscritte tra la concessione del sequestro e la conversione in pignoramento - Inopponibilità al creditore sequestrante - Opponibilità ai creditori intervenuti.
Stato
decisa il 2016-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638546-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - UNIONE DI PIGNORAMENTI

Il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2906, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2916 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 686

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)