Sez. 6, Sentenza n. 2249 del 05/11/2025 Cc. (dep. 20/01/2026) Rv. 289225-01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Art. 323, comma 3, cod. proc. pen. - Applicabilità nel solo caso di sentenza di condanna definitiva - Sussistenza - Conseguenze - Silenzio della sentenza non definitiva di condanna sui beni in sequestro - Restituzione - Necessità - Esclusione - Ragioni - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA
In tema di misure cautelari reali, è riferito alle sole sentenze di condanna definitive il disposto dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., a termini del quale il vincolo di indisponibilità conseguente al sequestro preventivo permane sul bene solo se ne è disposta la confisca, sicché nel caso di sentenza di condanna non sia definitiva, potendo la confisca intervenire anche nei successivi gradi di giudizio, il silenzio della decisione in ordine alla sorte dei beni sequestrati non ne impone la restituzione in via automatica, sempre che il giudice, chiamato a decidere della relativa istanza, argomenti la persistenza delle esigenze che hanno giustificato l'adozione del vincolo.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)