Sez. 5, Sentenza n. 26889 del 20/02/2017 Cc. (dep. 30/05/2017) Rv. 270865 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Sentenza di condanna non irrevocabile - Obbligo di restituzione dei beni sequestrati - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA
In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi - salvo che siano cessate le esigenze cautelari giustificative del vincolo - l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca potendo quest'ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)