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Sez. L, Sentenza n. 6517 del 30/11/1982 (Rv. 424146 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO DOPO LA LETTURA MA PRIMA DEL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO RICORSO - PRECLUSIONE EX ART. 358 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424146-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO DOPO LA LETTURA MA PRIMA DEL DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - PROPOSIZIONE DI UN NUOVO RICORSO - PRECLUSIONE EX ART. 358 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Nel rito del lavoro, il principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della stessa, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, soffre la sola deroga eccezionalmente prevista dall'art. 433 (appello con riserva di motivi) per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza e, pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione notificato dopo tale lettura e prima del compimento del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 cod. proc. civ., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame - e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sè inammissibile o improcedibile - vale a precludere, sempre che il termine utile non sia decorso, la sua valida rinnovazione. (V 6022/81, mass n 416805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)