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Sez. L, Sentenza n. 6022 del 13/11/1981 (Rv. 416805 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE ANNUALE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416805-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE ANNUALE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Il termine annuale d'impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, pure in relazione al momento della sua decorrenza, in quanto anche nella disciplina introdotta dalla legge n. 533 del 1973 la pubblicazione della sentenza (a parte l'eccezionale previsione del secondo comma dell'art. 433 cod. proc. civ.) coincide, non con la lettura del dispositivo in udienza, ma con il deposito della stessa in cancelleria, completa di tutti i suoi elementi costitutivi, compresa la motivazione. (V 5251/80, mass n 409087; (V 146/79, mass n 396212; (V 2012/78, mass n 391372).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)